Chi deve eseguire gli ecm, obblighi sanzioni, esoneri ed esenzioni

Corso Blsd Ecm ha la possibilità di erogare un corso in e-learning per tutte le professioni sanitarie di 50 ecm ogni anno, gli argomenti trattati in questo corso sono in ambito dell’emergenza come il primo soccorso gestione paziente politrauma o positivo al covid, che sono tematiche che si possono presentare ad ogni professionista sanitario sia sul luogo di  lavoro che nella vita di tutti i giorni ad avere un emergenza e bisogna intervenire come la perdita di coscienza o un arresto cardiaco, il nostro corso e accreditato al Agenas, una volta concluso il corso viene rilasciato il certificato di 50 ecm accreditato Agenas e la nostra segreteria ad occuparsi a inserire i crediti sul loro portale entro 90 giorni dal termine del corso.

COSA SONO ECM E CHI HA L’OBBLIGO !

LA FORMAZIONE CONTINUA La formazione continua è un processo di apprendimento continuo che comprende interventi di aggiornamento professionale e di formazione permanente. Secondo la definizione data dall’articolo 16- bis del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 così come modificato dall’art. 14, d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, la formazione continua consiste in attività di qualificazione specifica per i diversi profili professionali, attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari, organizzati da istituzioni pubbliche o private accreditate.

Tuttavia la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale di carattere sanitario, secondo quanto previsto dall’ordinamento giuridico vigente che

ha istituito il programma nazionale per l’ECM che obbliga che tutte le professioni sanitarie di svolgere 150 ecm ogni 3 anni.

 Ultimo triennio è 2020-2022, il prossimo è 2021-2023 ed entro dicembre 2023 ogni professionista sanitario, medici, infermieri, fisioterapisti, ostetriche, psicologi e tutti i professionisti che rientrano nelle PROFESSIONI SANITARIE dipendente o libero professionista deve svolgere 150 ecm, i corsi possono essere svolti anche al 100% in fad.

Da quando devo iniziare a fare gli ECM?

 Il debito formativo decorre dall’anno successivo a quello del conseguimento del titolo e dell’iscrizione all’Albo dell’Ordine o Collegio di riferimento o a quello successivo all’abilitazione per i professionisti non tenuti ad iscriversi ad un Albo.

Se la data dell’iscrizione all’Albo non è immediatamente successiva alla data di conseguimento del titolo abilitante, è comunque legittimo ritenere l’obbligo formativo vigente dall’anno successivo a quello di iscrizione. Il debito formativo è determinato all’inizio di ciascun triennio sottraendo all’obbligo standard le riduzioni calcolate secondo gli Ecm svolti nell’ultimo triennio.

Esoneri ed esenzioni o inserimento manuale dei Ecm

Sul sito https://application.cogeaps.it/credits/individual si possono inserire anche in autonomia ecm conseguiti o chiedere esoneri o esenzioni, si può accedere solo tramite SPID.

Tipo di Esenzione che può essere richiesta :

  • Assenza per malattia così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
  • Congedo maternità e paternità: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
  • Congedo parentale e congedo per malattia del figlio: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
  • Adozione e affidamento preadottivo: D.lgs. n. 151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
  • Congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
  • Aspettativa per cariche pubbliche elettive: D.lgs. n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni; arte. 2 L. 384/1979 e successive modifiche e integrazioni; arte. 16 bis comma 2 bis D.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni
  • Adozione internazionale causa non retribuita durata espletamento pratiche: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni Aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
  • Permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
  • Richiamo alle armi o servizio volontariato alla CRI: Art.14 RD Legge 10/8/1928, n.2034 e artt.36 e 245 del RD n.484/1936 e successive modifiche e integrazioni
  • Aspettativa per incarico di direttore sanitario aziendale, direttore socio-sanitario e direttore generale: art.3 bis, comma 11 d.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni)
  • Aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e distacchi per motivi sindacali così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
  • Pensionamento
  • Richiamo alle armi come previsto dal Decr.Lgs 66/2010 e dai CCNL delle categorie di appartenenza; partecipazione a missioni all’estero o in Italia del corpo militare e infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana Professionisti sanitari impegnati in missioni militari o umanitarie all’estero Congedo straordinario per assistenza familiari disabili (legge 104/1992)

ESONERO

Durata annuale

  • Master universitari di primo livello che erogano almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509 e dal
  • Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni
  • Master universitari di secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni
  • Corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli
  • Corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi, di cui al Decreto 11 dicembre 1998, n. 509 Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell’articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127
  • Corso micrologico durata annuale
  • Laurea specialistica, diploma di specializzazione
  • Dottorato di ricerca
  • Corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera d) “Piano di interventi contro l’AIDS” di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella GU n. 132 dell’8 giugno 1990 Laurea Triennale
  • Corsi relativi all’esercizio dell’agopuntura, della fitoterapia, dell’omeopatia previsti dall’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 febbraio 2013 concernente i “Criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell¿esercizio dell¿agopuntura, della fitoterapia, dell¿omeopatia, da parte di chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti
  • Altri corsi universitari da almeno 60 cfu/anno
  • Durata annuale di fine corso
  • Corsi di formazione manageriale, ai sensi dell’articolo 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92
  • Durata mensile
  • Frequenza corsi universitari diversi: diritto all’esonero di 4 crediti per mese e solo se il corso di formazione abbia durata superiore a 15 giorni per ciascun mese
  • Militari in missione all’estero
  • Durata annuale parziale
  • Corso micrologi durata biennale
  • Riduzione a favore degli operatori sanitari colpiti dal terremoto 2016-17 Durata oraria
  • Frequenza corsi universitari diversi

Inserimento manuale in autonomia dei crediti mancanti

Come previsto dal Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario al punto 1.13, nel caso in cui il discente (o docente) che ha partecipato all’evento ed ha diritto al riconoscimento dei crediti previsti per l’attività formativa frequentata, non sia stato inserito o sia stato inserito in maniera incompleta o inesatta nel rapporto, lo

stesso deve rivolgersi al provider per verificare lo stato dell’invio del rapporto. Qualora il provider non ottenga all’invio corretto del rapporto nonostante il sollecito del professionista, ferma restando la responsabilità amministrativa del provider, il professionista può segnalare al Co.Ge.APS la partecipazione mancante, in modo da poter sanare la propria posizione. Per presentare l’istanza di segnalazione di una partecipazione mancante,

La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale e’ sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione. Per quanto riguarda i medici competenti è previsto un obbligo specifico in relazione a quanto disposto dell’art. 38, comma 3 del D.Lgs n.81/08.

ECM: nessuna copertura assicurativa se non si è in regola con il 70% del credito formativo triennale

A prevederlo è un emendamento approvato definitivamente dal Senato il 23 dicembre 2021, in sede di conversione in legge del DL 152/2021 (PNRR). L’emendamento riguarda l’articolo 10 della legge Gelli, che prevede l’obbligo assicurativo per gli esercenti la professione sanitaria, ed andrà a decorrere dal triennio formativo 2023-2025.

Il riferimento è alle polizze per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera, contratte obbligatoriamente dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, in base all’art.10 della legge “Gelli” sulla responsabilità professionale, nonché per i professionisti sanitari che operino privatamente al di fuori delle strutture o all’interno di esse in regime di libera professione.

La verifica per il triennio 2023-2025 non potrà avvenire prima del 01/04/2026, termine entro il quale i provider, ai sensi dell’art.73 dell’Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 (90 giorni dalla conclusione dell’evento), devono provvedere alla trasmissione del rapporto delle partecipazioni all’Age.Na.S. ed al Co.Ge.A.P.S., salvo eventuali ulteriori proroghe stabilite dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

Contattaci per avere 50 ecm in un unico corso e hai svolto l’obbligo formativo per un anno.

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