ECM: ultima ora. Il Decreto legge 29 dicembre 2022 sostituisce le parole “triennio 2020-2022” modificato con la legge 17 luglio 2020, n. 77 con le parole “quadriennio 2020-2023”.
Decreto in vigore dal 30 dicembre 2022. In pratica si sposta a dicembre 2023 la scadenza di avere 150 ecm il fabbisogno formativo originariamente richiesto per il triennio 2020-2023.
Allo stesso modo – sulla base di quanto previsto dal medesimo articolo 5-bis – viene quindi estesa al 2023 l’esenzione di un terzo dei crediti formativi “per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3 che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell’emergenza derivante dal COVID-19“. Quindi anche per chi ha continuato a lavorare come sanitario in tutti gli ambiti, non solo reparti covid-19, è esente di 1 / 3 degli ecm da svolgere nel 2023. Per cui chi ha svolto già 150 nel 2020-2023 ne deve acquisire solo 33 ecm.
Si tratta, come si può vedere, della norma del cd “bonus ecm” che è stata estesa, su richiesta a tutti le professioni sanitarie. Ora il decreto legge va all’esame del Parlamento e BLSDECM monitorerà l’iter della normativa per vedere eventuali modificazioni e quali saranno le modalità applicative che avrà la legge approvata, provvedendo a fornire puntuali informazioni ai nostri lettori.
